REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ROMA CAPITALE IN RELAZIONE AL CONDOMINIO
Oggi parliamo del NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI ROMA CAPITALE entrato in vigore l'8 luglio 2019 e che, è andato a modificare ed aggiornare il precedente regolamento datato 1946. Naturalmente estrapoleremo dal regolamento le parti che interessano il condominio poiché, finalmente, qualora il regolamento condominiale non abbia regole che disciplinano il comportamento e il quieto vivere nel rispetto di tutti i condomini, grazie alle nuove norme del regolamento di Roma Capitale possiamo sopperire a queste mancanze. Il nuovo regolamento infatti è mirato ad aggiornare ed ampliare gli articoli del vecchio regolamento in materia di :
- convivenza civile e sociale;
- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- tutela del patrimonio pubblico e privato;
- disciplina del suolo e dello spazio pubblico;
- tutela della quiete pubblica e privata.
Ed inoltre specifica che, TUTTE LE LITI che riguardano i temi sopra citati devono essere in prima battuta accertati dal COPRO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE e successivamente in seconda battuta da altri corpi di Stato.
Vediamo ora nello specifico quali sono gli articoli che interessano il condominio, i condomini, gli amministratori e la convivenza negli stabili.
ART. 7 Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche
"[...] ben visibile all'esterno del portone degli immobili di proprietà privata, deve essere affisso il nominativo ed il recapito dell'amministratore dello stabile, ovvero del suo proprietario o responsabile [...]". Ciò significa che, a differenza di quanto già scritto nel nostro codice civile art. 1129 in cui è prevista l'affissione di nominativo, indirizzo e recapiti dell'amministratore in un luogo ben visibile e di passaggio all'interno del condominio, Roma Capitale, con il Regolamento ci dice all'art. 7 che non solo i dati di studio dell'amministratore devono essere affissi e a disposizione dei condomini ma bensì devono essere esposti anche all'esterno dello stabile.
ART. 10 Custodia e cura degli animali
A differenza del precedente regolamento in cui era vietato detenere animali di qualsiasi specie che arrecavano disturbo alla quiete pubblica specialmente di notte, oggi l'ART. 10 tutela gli animali e le loro condizioni di detenzione e cita testualmente [ "chiunque detenga animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e aree destinate a giardini, di custodirli nel rispetto delle caratteristiche etologiche come ad esempio garantire un regolare numero di uscite dell'animale se è un cane, in luoghi congrui allo sgambamento; non detenere gli animali in luoghi bui, privi di finestre o permanentemente legati, isolati o a catena, o permanentemente chiusi in balconi; garantire loro spazi adeguati e igienicamente curati, e fornire ogni giorno cibo e acqua sufficienti e adatti alle necessità dell'animale, garantendone il benessere e assicurando che gli stessi non arrechino danno a persone e/o cose o disturbo alla quiete pubblica"]. Inoltre come giusto che sia OBBLIGA i proprietari o i detentori temporanei di animali a ["sia di curare la raccolta delle deiezioni, sia di portare con sé - al momento della circolazione su suolo pubblico - i sacchetti utili alla raccolta medesima, pena la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente".]
ART. 11 Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati
Forse l'articolo più interessante per dissipare diverse liti all'interno del condominio tratta come argomento i rumori, e, tralasciando quanto già previsto dalla legge (ART. 659 Codice penale https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art659.html e legge 447 del 26 ottobre 1995 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1995_0447.htm ) l'ART. 11 stabilisce che, i rumori all'interno delle proprietà private sono consentiti:
NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 CON INTERRUZIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00
NEI GIORNI FESTIVI E IL SABATO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 20:00 CON INTERRUZIONE DALLE ORE 13:00 ALLE 16:00.
L'articolo cita anche i rumori causati da dispositivi di sicurezza come allarmi ed antifurti e specifica che gli apparecchi ["[...] debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi"]. Inoltre è OBBLIGATORIO che venga installato esternamente ed in maniera VISIBILE ["una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare immediatamente il disturbo".]
Per quanto riguarda i LAVORI EDILI eseguiti in EDIFICI ADIBITI A CIVILI ABITAZIONI gli orari di esecuzione sono:
NEI GIORNI FERIALI TRA LE ORE 8:00 E LE ORE 19:00 CON INTERRUZIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00
IL SABATO TRA LE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00
Viene disciplinato anche il rumore prodotto dai macchinari utilizzati per la manutenzione del verde (sia privato che del condominio) che segue i seguenti orari con l'auspicio del buon senso e che, questa manutenzione avvenga comunque in breve tempo senza arrecare troppo disturbo
NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 CON INTERRUZIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00
NEI GIORNI FESTIVI E IL SABATO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 19:00 CON INTERRUZIONE DALLE ORE 13:00 ALLE 16:00.
Art. 12 Immissioni acustiche moleste
Per quanto riguarda l'art. 12 esso va a specificare che, dalle ore 22:00 alle ore 8:00 sia in abitazioni private, che in condominio e nei locali commerciali siti all'interno di condomini, l'immissione acustica di strumentazione musicale, di trasmissione ecc non deve superare i limiti della tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art844.html .
Art. 13 Finestre e balconi che aggettano sul suolo pubblico
L'articolo regolamenta e vieta l'esposizione di vasi, biancheria o la stenditura di panni, la caduta di oggetti dai balconi in particolar modo da quelli ESPOSTI SU VIE, PIAZZE PUBBLICHE.
- "[...] è vietato lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta a pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido";
- "E' vietato esporre o stendere all'aperto, ovvero in aree, recinti o spazi privati, con esclusione dei balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle vie e piazze pubbliche".
- "[...] i vasi di fiori e/o piante ed altre oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicenti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli [...]"
- "[...] all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito [...]".
L'Articolo 22 regolamenta e impone alcuni compiti al condominio e/o amministratore tra cui:
- nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, devono mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
- gli sfalci d'erba, e simili, dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di settore
- durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2.00 in corrispondenza degli accessi
- al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della
cosiddetta zanzara tigre, è fatto divieto di abbandonare dal 1° marzo fino al 30
novembre, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e lastrici solari,
oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali si possa
raccogliere l'acqua piovana evitando, in tal modo, qualsiasi formazione di acqua
stagnante provvedendo anche alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini,
chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche
E' vietata l'accensione di fuochi in aree pubbliche e private e di gettare oggetti infiammati sul suolo pubblico fatto salvo di aree predisposte e l'uso di bracieri, griglie e barbecue, inoltre è vietato in abitazioni private l'accensione di barbecue che arrechino danni al vicinato. E' inoltre vietato utilizzare strumenti che creino fumi, esalazioni, odori o vapori - in luoghi chiusi non dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno norma che vale anche per le attività commerciali. E' divieto sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.
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